Servizi per l'edilizia a Roma a livello residenziale e commerciale



Lo studio di ingegneria a Roma offre una vasta gamma di servizi integrati nel settore dell'edilizia, dell'ingegneria e dell'architettura. Il suo particolare focus è sulla riqualificazione di edifici esistenti e sulla progettazione e costruzione di nuovi edifici residenziali, commerciali e industriali. Questi edifici, sia quelli nuovi, sia quelli frutto di pratiche urbanistiche a Roma, si distinguono per le innovazioni energetiche, sismiche e architettoniche che li caratterizzano.

Contatti

CILA
Cos'è La CILA e quando serve



La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) richiede l’intervento di un professionista tecnico specializzato.

Quali sono gli interventi possibili da effettuare con la Comunicazione di Inizio Lavori?

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restaur

 e di risanamento conservativo senza interventi strutturali.

In particolare, nella manutenzione straordinaria

ricadono le seguenti attività:



  • Sostituzione e modifica dei tramezzi interni
  • Sostituzione di infissi esterni con modifica del materiale o tipologia di infisso
  • Adeguamento e realizzazione di opere accessorie e di pertinenza che non comportino l’aumento di volumi o di superfici utili
  • Realizzazione di volumi tecnici (centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie)
  • Realizzazione e integrazione di servizi igienico sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici
  • Consolidamento delle strutture di fondazione e di elevazione
  • Rifacimento vespai e scannafossi
  • Sostituzione di solai interpiano senza modificare le quote d’imposta
  • Rifacimento di rampe e scale
  • Interventi finalizzati al risparmio energetico


SCIA
Che Cos’è La scia edilizia e qual è la normativa di riferimento?


 La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

è sempre una comunicazione edilizia (introdotta dalla Legge 122 del 2010), che riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che abbiano a che fare con le parti strutturali dell’edificio, e parte degli interventi che ricadono nella categoria “ristrutturazione edilizia”. Quali sono gli interventi possibili da effettuare con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività?


  • Installazione di nuovi ascensori e montacarichi
    con struttura portante interna o esterna all’edificio
  • Sostituzione di recinzioni, cancellate e muri di cinta esistenti, in presenza di fondazioni o elementi portanti
    in calcestruzzo armato
  • Realizzazione di nuove scale interne o esterne
    che non comportino, però, aumento di superficie
    complessiva dell’edificio
  • Costruzione di nuovi balconi e terrazzi, che non comportino un aumento di superficie complessiva dell’edificio
  • Apertura di nuove porte, finestre e lucernari
  • Posa di canna fumaria esterna
  • Rifacimento del tetto
  • Posa in opera di un vespaio aerato
  • Rimozione di amianto dalla copertura
  • Sostituzione e rifacimento del solaio
  • Demolizioni parziali o totali di edifici senza successiva ricostruzione
  • Nuovo muro di contenimento del terreno
    (muro di sostegno)

PCD
Permesso di costruire


Indicato con l'acronimo PdC, il cui significato è appunto permesso di costruire, è un'autorizzazione di tipo amministrativo prevista dall'ordinamento di leggi italiano.
Si tratta di un titolo necessario per eseguire degli interventi che prevedano opere di trasformazione urbanistica ed edilizia disciplinato dal D.P.R. n°380/2001 che, alla sua entrata in vigore ha sostituito la concessione edilizia introdotta dalla legge Bucalossi, la legge 10 del 1977.

Il permesso di costruire, come anticipato, serve per svolgere determinati interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia tra cui le nuove costruzioni o gli interventi di ristrutturazione rilevanti. Gli interventi per cui è necessario
il PdC sono indicati dal Testo Unico per l'Edilizia, il DPR 380/2001 all'articolo 10, lettera c che, nello specifico, sono:


  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia "pesante";
  • interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici o impianti pubblici;
  • ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse.

Coordinamento della sicurezza


Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro riserva l’intero Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili, per trattare il cantiere edile, ovvero il particolare luogo di lavoro ove si svolgono i ‘lavori

di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione

o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento

o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo

in legno o in altri materiali (...)’ (Allegato X del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.).

Tra le figure coinvolte in questo ambiente, il coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori riveste un'importanza cruciale: figura chiave, con un ruolo difficile e una “posizione intermedia tra il committente

e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere”. 

L'operato del coordinatore, infatti, “richiede conoscenze sempre più specifiche delle tecniche costruttive, oltre che

un continuo aggiornamento sull'evolversi normativo”

(“La progettazione della sicurezza nel cantiere” – Inail).

Di seguito andiamo ad approfondire quali obblighi e responsabilità - anche solo in caso di semplice ristrutturazione interna dell’abitazione - ha il Committente, o Responsabile dei Lavori, e per i quali può incorrere in sanzioni di tipo penale, a seguito di visita ispettiva o di infortunio sul lavoro nel corso delle lavorazioni.

  • Quando serve il coordinatore sicurezza cantiere

    Il committente o il responsabile dei lavori designa:


    • il coordinatore per la progettazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e smi).
    • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, prima dell’affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e smi). Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi).

    In ogni caso, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui:

    all’articolo 91, comma 1

    [art. 91 comma 1] Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:


    • redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
    • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

    All’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) [art. 92 comma 1] Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:


    • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
    • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Direzione dei lavori
Il direttore dei lavori: nomina, responsabilità e compiti


L'attività di cantiere è un processo lavorativo complesso

che può configurarsi nelle modalità più disparate

e coinvolgere un numero variabile di aziende, lavoratori

e professionisti che intrecciano una fitta rete di rapporti

di interdipendenza e responsabilità necessari

alla realizzazione dell'opera. Tra i soggetti con maggiore responsabilità vi è una figura professionale a cui vengono affidati compiti e responsabilità particolari:

Il Direttore dei Lavori.



Il direttore dei lavori è una figura professionale

(di norma un professionista del settore tecnico come

un architetto, un geometra, un ingegnere o un perito)

che ha un ruolo fondamentale per la realizzazione del progetto, ovvero quello di garantire assistenza e sorveglianza relativamente ai lavori in modo da rendere possibile la loro esecuzione nel rispetto delle normative in vigore e delle previsioni del progetto

Computo metrico estimativo
Computo metrico: cos’è
e a cosa serve


Il computo metrico è un documento necessario a quantificare lavorazioni e materiali, per definire anche i costi di un progetto, è chiaramente molto per i committenti che possono orientarsi sulla spesa che dovranno sostenere.


Un computo metrico, spesso chiamato solamente “computo” è un documento tecnico fondamentale per la corretta gestione di un qualsiasi progetto in ambito edile

e architettonico. Infatti, è necessario per calcolare in modo dettagliato tutto quanto serve per la realizzazione dell’intervento: lavorazioni, materiali, quantità e costi sono esplicitati e conteggiati in modo dettagliato.

Progettazione architettonica
Che cos’è la progettazione architettonica


La progettazione architettonica è un processo per individuare gli spazi abitativi ideali per lo svolgimento

dello stile di vita delle persone… l’architettura in senso lato, dovrebbe rendere migliore la vita delle persone.


La progettazione architettonica deve tenere conto di molte variabili fra cui:



  1. Il contesto urbanistico in cui verrà strutturato l’edificio;
  2. L’ambiente circostante all’edificio;
  3. Il paesaggio (vantaggi e svantaggi);
  4. La qualità architettonica.

Il processo di lavorazione che sta dietro ad ogni progettazione architettonica spetta al geometra professionista che unisce esperienza edile e creatività progettuale alle esigenze reali del cliente. Un edificio diventa di fatto una parte del tessuto urbano e per questo motivo

è importantissimo capire il contesto urbanistico della città

in cui si desidera realizzare un progetto immobiliare.

Progettazione strutturale

Che cos’è la progettazione

strutturale


La progettazione strutturale in edilizia è l’attenta selezione e combinazione di materiali, analisi del terreno ed i carichi variabili e fissi degli agenti atmosferici e di tutto ciò che può incidere su una nuova costruzione, valutare gli effetti di tali variabili sulla costruzione.

Una volta che si saranno prese in considerazione la legge locale e le verifiche necessarie, si prosegue con le indagini

e prove per garantire la massima sicurezza della costruzione. Come si garantisce questa sicurezza nella progettazione? Attraverso due strumenti:


  • Le normative tecniche, come il D.M. 2008 (per il calcolo statico degli elementi che costituiscono l’opera).
  • I software di calcolo strutturale, oggi sempre più a disposizione degli architetti per questo tipo di progettazione.


La progettazione strutturale prevede una descrizione dettagliata della geometria degli elementi della costruzione, le norme e le procedure di calcolo strutturale adottate

le caratteristiche dei materiali e la loro realizzazione in modello. Il calcolo strutturale indica l’insieme degli strumenti e delle tecniche sviluppate per individuare e risolvere

i problemi che riguardano la meccanica delle strutture architettoniche quando si progetta una nuova costruzione

o si “rimette in sesto” una già esistente.

Pratiche catastali
Pratiche catastali: cosa sono?


Le pratiche catastali comprendono l’insieme di pratiche

che regolarizzano un edificio presso il catasto.

Il catasto, in edilizia, è l’archivio di tutti i documenti, mappe

e atti che riguardano i beni immobili del paese.


Quando servono le pratiche catastali?

Le pratiche catastali servono quando si fanno delle modifiche allo stato di fatto di un immobile o di un fabbricato.

La loro finalità principale, quindi, è quella di aggiornare

le informazioni registrate presso l’archivio del catasto.


Quali sono le principali pratiche catastali?

Le pratiche catastali sono di diversi tipi e con differenti finalità e applicazioni, alcune coinvolgono necessariamente un tecnico abilitato come un geometra, ingegnere o architetto, altre possono essere presentate con l’intervento

di professionisti quali i notai o commercialisti.


Di seguito ti riportiamo le pratiche catastali più comuni:

  • Nuovo accatastamento
  • Variazione
  • Voltura
  • Frazionamento e Fusione
  • Tipo Mappale

A.P.E
Attestato di prestazione energetica


Acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, l'APE è il documento che descrive le caratteristiche energetiche

di un immobile tramite una scala letterale che va da A4

(il punteggio massimo che contraddistingue gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico) a G (il punteggio minimo, sinonimo del più elevato consumo di energia). 


Introdotta dal Decreto Legge numero 63 del 2013 e regolamentata da tre decreti interministeriali del 26 giugno 2015 (il cosiddetto Decreto Metodologie, il Decreto Relazione tecnica e il Decreto Linee guida), il nuovo Attestato

di Prestazione Energetica sostituisce l'Attestato

di Certificazione Energetica (ACE), viene rilasciato

da un tecnico accreditato e fornisce una stima molto precisa

dei consumi energetici di un edificio per il riscaldamento

la ventilazione, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Ecco una breve guida per conoscere nel dettaglio questo importante documento, obbligatorio per

gli immobili di nuova costruzione e in caso di compravendita

o locazione di edifici esistenti:

  • A4
  • A3
  • A2
  • A1
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

Per informazioni sui nostri servizi professionali contattateci telefonicamente

Chiamaci
Share by: